GRUPPO PARLAMENTARE
M5S
deputato Alessandro Di Battista
INTERROGAZIONE PARLAMENTARE
PREMESSO
deputato Alessandro Di Battista
INTERROGAZIONE PARLAMENTARE
PREMESSO
·
che a Gaeta (LT) insiste un porto commerciale di notevoli capacità e
notevole traffico di carico e scarico merci;
·
che tra le merci che vengono movimentate c’è il pet-coke;
·
che il materiale combustibile viene movimentato nel porto commerciale di
Gaeta (LT) e viene trasportato con veicoli commerciali fino al deposito di
Intergroup a Sessa Aurunca (CE), dove insiste un deposito, attraversando i
comuni di Formia e Minturno;
·
che in tutte queste operazioni di carico, scarico e trasporto non vengono
rispettate le norme di sicurezza e il pet-coke viene trasportato senza le
dovute misure di sicurezza;
·
che per la mancanza di sicurezza il pet-coke viene disperso in aria;
·
che è noto che il pet-coke contiene percentuali di zolfo notevolmente
superiori a quelle prescritte per i combustibili utilizzati in raffineria:
si tratta di un carbone artificiale ottenuto nell’industria petrolifera
dal processo di condensazione per piroscissione di residui petroliferi pesanti
e oleosi. Il pet-coke contiene una miscela di sostanze estremamente
pericolose, come idrocarburi policiclici aromatici (IPA ), metalli pesanti
(vanadio, nichelio), alto contenuto di zolfo (anche oltre il 7%) e cloro. Le
sostanze contenute nel pet-coke, oltre ad una tossicità intrinseca, sono
indicate anche come cancerogene (alcuni come il benzo-pirene-OMS-) e/o
mutagene. La prima proprietà provoca tumori di vario genere, la seconda,
modificazioni genetiche, da cui le malformazioni nei nascituri;
·
che, in particolare per il Vanadio, si osserva che: l’acqua per il
consumo umano non ne deve contenere più di 50 microgrammi per litro (un
microgrammo è la milionesima parte di un grammo) secondo il D.Lgs 02/02/2001
n.31, e, presumibilmente, la falda acquifera è a pochi metri di profondità.
Il vanadio può avere un certo numero di effetti sula salute umana, quando
l’assorbimento è troppo alto. Quando la presa di vanadio avviene attraverso
l’aria, può causare bronchite, polmonite e, in caso di effetti acuti,anche
irritazione di polmoni, gola, occhi, cavità nasali ed altre conseguenze.
Poiché le operazioni di carico e scarico, vengono eseguite nel porto, la
pericolosità del vanadio è collegabile al bioaccumulo, ovvero alla maggiorata
concentrazione di tale elemento nella fauna ittica (granchi, mitili) Il
più pericoloso è il pentossido di vanadio come confermato dall’OSHA (l’ente
statunitense per la sicurezza sul lavoro). Per quanto concerne l’IPA
(Idrocarburi Policiclici Aromatici), secondo le Direttive Europee, a sei di
questi idrocarburi a sei di questi idrocarburi (benzoapirene, benzoaantracene,
dibenzo, antracene, benzofluorantene, benzofluorantene, benzofluorantene) è
associata la fase di rischio R45 (può provocare il cancro) o R49 (può provocare
il cancro per inalazione);
·
che la normativa di riferimento relativa alla materia in oggetto è la
seguente: l’art.2 comma 2 della D.lgs 14 marzo 2003 (GU n.87 del 14/04/2003 –
Attuazione delle direttive 199/45/CE e 2001/60/CE relative alla
classificazione, all’imballaggio e all’etichettatura dei preparati pericolosi
quale materiale pericoloso in quanto infiammabile) è molto esplicito alle
lettere b), d 2), l), m), n), q);
·
che la sentenza della Cassazione -Sez.III Penale – del 10 luglio 2008 n.
28229, attraverso un’articolata ed esauriente argomentazione, ripercorre i vari
interventi legislativi e giurisprudenziali che si sono avuti in materia giunge
a formulare alcuni importanti principi di diritto. La Corte, evidenzia la
connessione che intercorre tra la previsione dell’art. 185, primo comma, lett.
i), con il successivo art.293 del medesimo D.Lgs. n.152 che prevede che negli
impianti disciplinati dal titolo II della parte quinta( sulla tutela dell’aria
e la riduzione delle emissioni in atmosfera ), inclusi gli impianti termici
civili di potenza termica inferiore al valore di soglia, possono essere
utilizzati esclusivamente combustibili previsti per tali categorie di impianti
all’Allegato X ivi previste (All. n. 40). Tale allegato, nell’elencare i
combustibili di cui è consentito l’utilizzo negli impianti di cui al titolo I,
ha espressamente previsto l’uso del pet-coke a determinate condizioni:
·
a) negli impianti di combustione termica nominale uguale o superiore a 50
MW è consentito l’utilizzo di pet-coke con contenuto di zolfo non superiore al
3% in massa rispondente alle caratteristiche indicate in parte II, sezione 2,
paragrafo 1, riga 7;
·
b) negli impianti di combustione termica nominale uguale o superiore a 300
MW è consentito l’utilizzo di pet-coke con contenuto di zolfo non superiore al
6% in massa rispondente alle caratteristiche indicate in parte II, sezione 2,
paragrafo 1, riga 7;
·
c) dunque: “È solo rispettando queste prescrizioni che il pet-coke,
commercializzato e destinato alla combustione, può essere utilizzato come
combustibile; in assenza del rispetto delle prescrizioni, è applicabile
l’ordinaria disciplina dei rifiuti con conseguente configurabilità del reato
previsto dall’art. 256 D.Lgs. n.152/2006 (attività di gestione dei rifiuti non
autorizzata ) anche alla luce delle più recenti normative emanate per la Terra
dei fuochi (Decreto 10 dicembre 2013, n. 136 (Gazzetta Ufficiale – serie
generale – n. 289 del 10 dicembre 2013 convertito con Legge 6 febbraio 2014, n.
6 (GU Serie Generale n.32 del 8-2-2014) art. 1 comma 5).
CONSIDERATO
·
che i camion che trasferiscono il pet-coke al centro di raccolta nel
casertano, non sono nè del tipo Dumper, che permette un isolamento praticamente
ermetico, ma neanche coperti dai teli plastificati, come impone il regolamento
per la movimentazione delle merci polverulenti emanato con decreto
dell’autorità portuale Civitavecchia – Fiumicino – Gaeta numero 8 del 14
gennaio 2013. Regolamento che, fatto proprio anche dal Comune di Gaeta, prevede
non solo una chiusura in ogni caso ermetica dei mezzi, ma inoltre, il contenuto
non può superare in altezza il limite dei cassoni;
·
che già il 29 marzo 2014 il Circolo Legambiente di Sessa
Aurunca (CE), ha segnalato queste circostanze
- alla Procura della Repubblica Dott.ssa Raffaella Capasso S.
MARIA C.V.;
- alla Procura della Repubblica LATINA Al dott. Luigi Tommasino;
- al sindaco del Comune di SESSA AURUNCA:
- all’onorevole Giovanni Romano, assessore dell’Ambiente Regione Campania;
- al prof. Paolo Bidello, Assessore Ambiente della Provincia di CASERTA;
- al dott. Delle Femmine, dell’ARPAC;
- alla Dott.ssa Maria Luigia Trabucco, Responsabile Servizio Ecologia ASL CE;
- al Commissariato P.S. SESSA AURUNCA;
- alla Stazione Carabinieri SESSA AURUNCA;
- al Corpo Forestale dello Stato di CASERTA;
- alla Procura Repubblica di Latina
attraverso un esposto avente per oggetto: stoccaggio pet-coke in località “Cancello” di Sessa Aurunca, km 158,400 della statale Appia
- alla Procura della Repubblica LATINA Al dott. Luigi Tommasino;
- al sindaco del Comune di SESSA AURUNCA:
- all’onorevole Giovanni Romano, assessore dell’Ambiente Regione Campania;
- al prof. Paolo Bidello, Assessore Ambiente della Provincia di CASERTA;
- al dott. Delle Femmine, dell’ARPAC;
- alla Dott.ssa Maria Luigia Trabucco, Responsabile Servizio Ecologia ASL CE;
- al Commissariato P.S. SESSA AURUNCA;
- alla Stazione Carabinieri SESSA AURUNCA;
- al Corpo Forestale dello Stato di CASERTA;
- alla Procura Repubblica di Latina
attraverso un esposto avente per oggetto: stoccaggio pet-coke in località “Cancello” di Sessa Aurunca, km 158,400 della statale Appia
·
nell’esposto il circolo di Legambiente testualmente scrive: “Leggiamo su
documenti esistenti presso il Comune di Sessa Aurunca che l’impresa INTERPORT
s.a.s, è stata autorizzata a stoccare il pet coke il 21/08/1991 con
autorizzazione sanitaria n. 339 dell’Uff. Annona e Commercio del Comune di
Sessa Aurunca, in località “Cancello” al km 158,400 della S.S. Appia.
L’A.D .della Società, all’epoca, era il sig. Nicola Di Sarno, residente
in Formia.”
RITENUTO
·
che i luoghi deputati al transito e stoccaggio di questo pericoloso materiale
sono il PORTO DI GAETA, in pieno centro cittadino, dove il pet-coke viene
scaricato da navi provenienti da ogni parte del mondo, e la località “CANCELLO”
in SESSA AURUNCA, al km 158,400 della S.S. Appia, dove viene stoccato A CIELO
APERTO, nei pressi del fiume Garigliano e praticamente a fianco della strada
ferroviaria, in piena zona coltivata a pescheti e con allevamenti di bufale dal
cui latte, in una vicina azienda, si produce mozzarella. Da non
sottovalutare che il deposito può inquinare il suolo, il sottosuolo e la falda
acquifera, nonché l’aria, liberando polveri dannose. Solitamente lo
scarico avviene con due principali modalità , definite nella terminologia
internazionale grab unloading ( scarico a benna) e suction unloading ( scarico
per aspirazione ). Il primo sistema di trasferimento ” Grab” è meccanico
( gru a benna e tramoggia ); con sistemi meccanici si realizzano i
trasferimenti dei carichi da nave a banchina, da banchina a camion, da camion a
magazzino o sito di stoccaggio; questa modalità sembra particolarmente in causa
nella determinazione della polverosità. Particolarmente problematico
l’aspetto del caricamento dei camion, dato che, oltre ai trasferimenti diretti
da nave agli utilizzatori esterni, vengono utilizzati camion che non sono del
tipo che permette l’isolamento ermetico del carico (Dumper). *Pet coke
nei canali di scolo dell’acqua lungo l’Appia;
·
che tra l’altro, talvolta, si usano anche camion senza teli di copertura e
con un carico che supera in altezza il limite dei cassoni. Il trattamento
(carico, scarico e deposito) del Pet-coke deve seguire le regole dettate dal
decreto del Ministero della Sanità (28-4-1997) concernente il trasporto di
sostanze pericolose.
·
che l’area in cui sorge il sito di stoccaggio si trova all’interno di una
zona ad alta vulnerabilità degli acquiferi, trovandosi a pochi metri dal fiume
Garigliano e, data l’alta piovosità verificatasi in questi mesi, essendo le
acque convogliate in un canale dal nome “Papero Bis”, chi ci assicura che non
si sia verificato l’inquinamento del fiume, se non della falda acquifera?
Secondo la normativa, per le aree di pertinenza dei settori o attività
sono obbligatorie: a) l’impermeabilizzazione dell’area stessa; b)
la realizzazione di un sistema di raccolta delle acque di prima pioggia e di
lavaggio a tenuta e tale da impedire l’immissione delle acque eccedenti quelle
di prima pioggia, se del caso, con attigua vasca volano; c) la
realizzazione di un idoneo trattamento delle acque raccolte in siti o il
convogliamento di tali acque in impianti di depurazione con modalità tali da
rispettare le normali portate diluite della rete. L’Autorità competente
deve accertare se questi parametri sono stati adottati dalla Interport.
SI CHIEDE
al Ministro dell’Interno, al Ministro della Salute, al Ministro dell’Ambiente e al Ministro dei Trasporti di verificare le seguenti circostanze:
al Ministro dell’Interno, al Ministro della Salute, al Ministro dell’Ambiente e al Ministro dei Trasporti di verificare le seguenti circostanze:
·
se è prevista la valutazione del rischio qualora un autoveicolo durante la
fase di trasporto dal porto al sito di stoccaggio dovesse subire un incidente
(ricordiamo che il pet-coke è infiammabile e la sua combustione provoca
produzione di polveri sottili altamente dannose alla salute, immaginate che
questo possa accadere in estate, su una strada ad intenso traffico);
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se esiste un progetto presentato da INTERPORT;
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se esiste una Valutazione di Impatto Ambientale;
·
quale superficie occupa il sito di stoccaggio del pet-coke;
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qual è la capacità di stoccaggio;
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per quale capacita massima di stoccaggio è stata autorizzata nel 1991;
·
quanti autotreni arrivano in un anno;
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con quante tonnellate;
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qual è la ditta che provvede al trasporto e con quale autorizzazione;
·
da quali Paesi arriva il pet-coke;
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quali altiforni va ad alimentare;
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perché lo stoccaggio di sostanze così pericolose avviene a cielo aperto;
·
a quale profondità si trova la falda acquifera;
·
chi ha autorizzato lo scavo del canale Papero Bis;
·
dove finiscono le acque meteoriche e quelle utilizzate per bagnare il
pet-coke;
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