sabato 18 febbraio 2012

I referendum? Carta straccia e soldi sprecati


Nella legge che Berlusconi fece per rilanciare il nucleare in Italia, vi erano norme che il referendum annullava ma che il caro Monti scavalca a piè pari perché a lui non gli frega una beata mazza di ciò che pensano gli italiani; non deve rispettare impegni presi in campagna elettorale visto che sta lì senza essere stato eletto ma piazzato da chi non voleva pelarsi la gatta della crisi internazionale; non deve fare il simpatico tanto, sicuramente, passata la buriana, non si candiderà per un nuovo governo.
La cosa bella, però, sta in tutte le facce di coloro che la crisi, se non, l'hanno provocata, certamente nulla hanno fatto per porvi un benché minimo rimedio, e questo vale per tutti coloro che si fanno belli in televisione e sui giornali, sia dell'ultima maggioranza che ha governato, sia che appartenessero ad una non ben identificata opposizione.
Tutte quelle facce, quando si andrà nuovamente a votare, ce le troveremo là, a batter cassa di voti.
Tutte quelle facce senza vergogna alcuna, staranno sui palchetti dei rispettivi congressi, e sulle tavole dei palchi nelle varie manifestazioni.
Tutte quelle facce staranno là per dirci che: - Quegli altri non rispettano il volere del popolo, noi si che lo ascoltiamo.
Tutte, indistintamente, si arrogheranno il diritto di rappresentare la maggioranza degli italiani che schifano l'attuale modo di fare politica, senza sapere ( o meglio, lo sanno ma non gli frega un bel niente) che nessun italiano li vuole vedere più, nemmeno stampate sulla carlinga di un aereoplano a 5000 metri d'altezza.
Ecco cosa ne ha fatto l'attuale governo minchiatico, con l'appoggio della maggior parte di coloro che stanno sugli scranni del parlamento.
DL 24 gennaio 2012, n.1
Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività
(GU n. 19 del 24-1-2012 – Suppl. Ordinario n.18)
Art. 24 (Accelerazione delle attività di disattivazione e smantellamento dei siti nucleari)
1. I pareri riguardanti i progetti di disattivazione di impianti nucleari, per i quali sia stata richiesta l’autorizzazione di cui all’articolo 55 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230 da almeno dodici mesi, sono rilasciati dalle Amministrazioni competenti entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Su motivata richiesta dell’Amministrazione interessata, il termine di cui al periodo precedente può essere prorogato dall’Amministrazione procedente di ulteriori sessanta giorni.
2. Qualora le Amministrazioni competenti non rilascino i pareri entro il termine previsto al comma 1, il Ministero dello sviluppo economico convoca una conferenza di servizi, che si svolge secondo le modalità di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, al fine di concludere la procedura di valutazione entro i successivi novanta giorni.
3. Al fine di ridurre i tempi e i costi nella realizzazione delle operazioni di smantellamento degli impianti nucleari e di garantire nel modo più efficace la radioprotezione nei siti interessati, fermo restando le specifiche procedure previste per la realizzazione del Deposito Nazionale e del Parco Tecnologico di cui al decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31 e successive modifiche ed integrazioni, la Sogin S.p.A. segnala entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto al Ministero dello sviluppo economico e alle Autorità competenti, nell’ambito delle attività richieste ai sensi dell’articolo 6 della legge 31 dicembre 1962 n. 1860 e dell’articolo 148, comma 1-bis, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, le operazioni e gli interventi per i quali risulta prioritaria l’acquisizione delle relative autorizzazioni, in attesa dell’ottenimento dell’autorizzazione alla disattivazione. Il Ministero dello sviluppo economico convoca la conferenza di servizi di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, al fine di concludere la procedura di valutazione entro i successivi novanta giorni.
4. Fatte salve le specifiche procedure previste per la realizzazione del Deposito Nazionale e del Parco Tecnologico richiamate al comma 3, l’autorizzazione alla realizzazione dei progetti di disattivazione rilasciata ai sensi dell’articolo 55 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n.230, nonché le autorizzazioni di cui all’articolo 6 della legge 31 dicembre 1962 n. 1860, e all’articolo 148, comma 1- bis, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, rilasciate a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto, valgono anche quale dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza, costituiscono varianti agli strumenti urbanistici e sostituiscono ogni provvedimento amministrativo, autorizzazione, concessione, licenza, nulla osta, atto di assenso e atto amministrativo, comunque denominati, previsti dalle norme vigenti costituendo titolo alla esecuzione delle opere. Per il rilascio dell’autorizzazione è fatto obbligo di richiedere il parere motivato del comune e della Regione nel cui territorio ricadono le opere di cui al presente comma, fatta salva l’esecuzione della Valutazione d’impatto ambientale ove prevista. La regione competente può promuovere accordi tra il proponente e gli enti locali interessati dagli interventi di cui al presente comma, per individuare 335. La componente tariffaria di cui all’articolo 25, comma 3, del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, e successive modifiche e integrazioni, è quella di cui all’articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto legge 18 febbraio 2003, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 aprile 2003, n. 83. Detta componente tariffaria è impiegata, a titolo definitivo, esclusivamente per il finanziamento della realizzazione e gestione del Deposito Nazionale e delle strutture tecnologiche di supporto, limitatamente alle attività funzionali allo smantellamento delle centrali elettronucleari e degli impianti nucleari dismessi, alla chiusura del ciclo del combustibile nucleare ed alle attività connesse e conseguenti. Per le altre attività, il finanziamento è erogato a titolo di acconto e sarà successivamente recuperato attraverso il corrispettivo per l’utilizzo delle strutture del Parco Tecnologico e del Deposito Nazionale, secondo modalità stabilite dal Ministro dello sviluppo economico, su proposta dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas.
6. Il comma 104 della legge 23 agosto 2004, n. 239 è sostituito dal seguente comma:
“I soggetti produttori e detentori di rifiuti radioattivi conferiscono, nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria, anche in relazione agli sviluppi della tecnica e alle indicazioni dell’Unione europea, tali rifiuti per la messa in sicurezza e lo stoccaggio al Deposito Nazionale di cui all’articolo 2, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31. I tempi e le modalità tecniche del conferimento sono definiti con decreto del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, anche avvalendosi dell’Agenzia per la sicurezza nucleare.”.