mercoledì 13 gennaio 2016

Agli amministratori della città di Sessa Aurunca

Conto alla rovescia sospeso quando si è saputo che l'amministrazione comunale di Sessa Aurunca non intendeva ricorrere 
vs il decreto salva Interport



All'amministrazione comunale di Sessa Aurunca: 

sono rimasti 


clicca sul 20 per vedere video di luridi.it


giorni per poter ricorrere al TAR 

contro il decreto del MISE

che afferma quanto il pet-coke 

sia più importante 

della nostra salute e 


del nostro ambiente

domenica 10 gennaio 2016

Restano pochi giorni per poter ricorrere al TAR


Il Comitato Antinucleare Garigliano,  come da una nota di Legambiente Campania del  23 aprile 2015 inviata anche al MISE, ricorda:  il deposito della Interport (presente nel comune di Sessa Aurunca al km. 158,400 della Via Appia) pur rientrando nella tipologia di attività concernenti sostanze pericolose non è stato incluso nell’elenco dei siti potenzialmente contaminati dell’ex Sito di Interesse Nazionale “Litorale Domizio Flegreo ed Agro Aversano” di cui alla Legge 426/1998, ovvero del vigente Piano Regionale delle Bonifiche (PRB) della Campania di cui alla Delibera della Giunta Regionale n. 129 del 27/05/2013, ne pertanto sono state avviate le conseguenti procedure a carico del responsabile dell’attività/inquinamento previste dalla normativa vigente;

All’Interport, dal comune di Sessa Aurunca, sono stati intimati sia l’abbattimento dei manufatti che la bonifica dei fossi che corrono lungo la statale Appia in prossimità del sito mentre l’azienda proprietaria del deposito, ottenuta una sospensiva dei provvedimenti dopo un ricorso al TAR, ha ripreso le attività dopo 8 mesi di chiusura.
Ora un decreto ad-hoc del 18 dicembre 2015 del Ministero dello Sviluppo Economico scavalca a piè pari ogni iniziativa presa dai cittadini e dalle associazioni nonché quelle prese dal comune di Sessa A. autorizzando, con alcune modifiche, l’attività di stoccaggio.
Fra i vari “visto” e “considerato” inseriti nel decreto, non si fa assolutamente cenno al fatto che per più di venti anni l’attività è stata di fatto autorizzata senza che il deposito fosse legale, ne si nota l’attività di denuncia sull’inquinamento prodotto da tale attività, inquinamento provato con fotografie e video nonché denunciata con esposti presentati alle PdR da Legambiente, sia in provincia di Caserta che in quella di Latina.
Ieri, 8 gennaio 2016, si sarebbe dovuta tenere una seduta del Consiglio Comunale di Sessa A., poi sospesa e rinviata, dove nell’odg, invece di essere inserita la richiesta di un ricorso al TAR contro il decreto del MISE, era inserita la proposta di un consigliere che richiedeva la variazione di destinazione dell’area del deposito, da agricola a industriale, con la motivazione che la Interport intende destinare l’utilizzo del deposito da stoccaggio di pet-coke a quello di pellets.
Presenti al consiglio, i rappresentanti dei comitati di cittadini e Legambiente hanno chiesto sia ai consiglieri di maggioranza e di opposizione, sia al Presidente del Consiglio comunale, che nell’odg del prossimo incontro,  sia votato il ricorso al TAR in quanto la variazione d’uso sembra proprio un escamotage per poter proseguire l’attività di stoccaggio del pet-coke in quanto presso il deposito tutto si svolge tranne che una attività di bonifica propedeutica allo stoccaggio di pellets a meno che, per aumentare le qualità di combustione del pellets, non lo si voglia miscelare al pet-coke stesso.

Dopotutto ci si chiede, perché il MISE dovrebbe redigere un decreto che favorisce lo stoccaggio del pet-coke se l’Interport  vuole stoccare pellets?

Per leggere il primo esposto cliccare qui

Per leggere il secondo esposto cliccare qui

Per leggere l'interrogazione parlamentare del deputato M5S Alessandro Di Battista cliccare qui

Per leggere l'interrogazione alla Regione Campania cliccate qui

Per leggere l'invito del Sindaco di Sessa Aurunca alle autorità e la diffida a lui inviata cliccate qui

E ora per leggere il Decreto salvaInterport cliccate qui

Richiesta incontro con diffida al Sindaco di Sessa Aurunca


COMUNE DI SESSA AURUNCA

       “ Provincia di Caserta”

                                                                                                   
                                                                                             
Sessa Aurunca, 13.06.2014
Prot. 316/GAB                                                                               Alla dott.ssa Maria Luigia Trabucco
 ASL Caserta - U.O.P.C.Ambito 6 Sessa Aurunca (Ce)
                                                                                                                                Fax n 0823 934428
Al Cap Antonio Ciervo
Compagnia Carabinieri di Sessa Aurunca
Al dott. Pasquale Sarao
Settore Ambiente –Comune di Sessa Aurunca -
Al Comandante DI Polizia Municipale
SEDE
Al Comandante Regionale Sergio Costa
Corpo forestale dello Stato
Al dott. Agostino Delle Femmine
Arpac Regione Campania

Oggetto: Convocazione incontro per problematica “PET-COKE” a Sessa AURUNCA
Le SS LL sono convocate per il giorno 20/06/2014 alle ore 10:00 presso la Sede Comunale – Stanza del Sindaco – per discutere della problematica in oggetto.
 CORDIALI SALUTI
                                                                                                     F.to   IL SINDACO
                                                                                                          = Dott. Luigi Tommasino =







  PREMESSO
·    che a Gaeta (LT) insiste un porto commerciale di notevoli capacità e notevole traffico di carico e scarico merci;
·    che tra le merci che vengono movimentate c’è il pet-coke;
·    che il materiale combustibile viene movimentato nel porto commerciale di Gaeta (LT) e viene trasportato con veicoli commerciali fino al deposito di Intergroup a Sessa Aurunca (CE), dove insiste un deposito, attraversando i comuni di Formia e Minturno;
·    che in tutte queste operazioni di carico, scarico e trasporto non vengono rispettate le norme di sicurezza e il pet-coke viene trasportato senza le dovute misure di sicurezza;
·    che per la mancanza di sicurezza il pet-coke viene disperso in aria;
·    che è noto che il pet-coke contiene percentuali di zolfo notevolmente superiori a quelle prescritte per i combustibili utilizzati in raffineria: si tratta di un carbone artificiale ottenuto nell’industria petrolifera dal processo di condensazione per piroscissione di residui petroliferi pesanti e oleosi. Il pet-coke contiene una miscela di sostanze estremamente pericolose, come idrocarburi policiclici aromatici (IPA ), metalli pesanti (vanadio, nichelio), alto contenuto di zolfo (anche oltre il 7%) e cloro. Le sostanze contenute nel pet-coke, oltre ad una tossicità intrinseca, sono indicate anche come cancerogene (alcuni come il benzo-pirene-OMS-) e/o mutagene. La prima proprietà provoca tumori di vario genere, la seconda, modificazioni genetiche, da cui le malformazioni nei nascituri;
·    che, in particolare per il Vanadio, si osserva che: l’acqua per il consumo umano non ne deve contenere più di 50 microgrammi per litro (un microgrammo è la milionesima parte di un grammo) secondo il D.Lgs 02/02/2001 n.31, e, presumibilmente, la falda acquifera è a pochi metri di profondità. Il vanadio può avere un certo numero di effetti sula salute umana, quando l’assorbimento è troppo alto. Quando la presa di vanadio avviene attraverso l’aria, può causare bronchite, polmonite e, in caso di effetti acuti, anche irritazione di polmoni, gola, occhi, cavità nasali ed altre conseguenze. Poiché le operazioni di carico e scarico, vengono eseguite nel porto, la pericolosità del vanadio è collegabile al bioaccumulo, ovvero alla maggiorata concentrazione di tale elemento nella fauna ittica (granchi, mitili). Il più pericoloso è il pentossido di vanadio come confermato dall’Osha (l’ente statunitense per la sicurezza sul lavoro). Per quanto concerne l’Ipa (Idrocarburi Policiclici Aromatici), secondo le Direttive Europee, a sei di questi idrocarburi (benzoapirene, benzoaantracene, dibenzo, antracene, benzofluorantene, benzofluorantene, benzofluorantene) è associata la fase di rischio R45 (può provocare il cancro) o R49 (può provocare il cancro per inalazione);
·    che la normativa di riferimento relativa alla materia in oggetto è la seguente: l’art.2 comma 2 della D.lgs 14 marzo 2003 (GU n.87 del 14/04/2003 – Attuazione delle direttive 199/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione, all’imballaggio e all’etichettatura dei preparati pericolosi quale materiale pericoloso in quanto infiammabile) è molto esplicito alle lettere b), d 2), l), m), n), q);
CONSIDERATO
·    che i camion che trasferiscono il pet-coke al centro di raccolta nel casertano, non sono nè del tipo Dumper, che permette un isolamento praticamente ermetico, ma neanche coperti dai teli plastificati, come impone il regolamento per la movimentazione delle merci polverulenti emanato con decreto dell’autorità portuale Civitavecchia – Fiumicino – Gaeta numero 8 del 14 gennaio 2013. Regolamento che, fatto proprio anche dal Comune di Gaeta, prevede non solo una chiusura in ogni caso ermetica dei mezzi, ma inoltre, il contenuto non può superare in altezza il limite dei cassoni;
·    che già il 29 marzo 2014  il Circolo Legambiente di Sessa Aurunca (CE),   ha segnalato queste circostanze
-    alla Procura della Repubblica   Dott.ssa Raffaella Capasso   S. MARIA C.V.;
-    alla Procura della Repubblica   LATINA   Al dott. Luigi Tommasino;
-     al sindaco del Comune di   SESSA AURUNCA:
-     all’onorevole Giovanni Romano, assessore dell’Ambiente Regione Campania;
-    al prof. Paolo Bidello, Assessore Ambiente della Provincia di   CASERTA;
-     al dott. Delle Femmine, dell’ARPAC;
-    alla Dott.ssa Maria Luigia Trabucco, Responsabile Servizio Ecologia ASL CE;
-    al Commissariato P.S.   SESSA AURUNCA;
-    alla Stazione Carabinieri   SESSA AURUNCA;
-    al Corpo Forestale dello Stato di   CASERTA;
-    alla Procura Repubblica di Latina
attraverso un esposto avente per oggetto: stoccaggio pet-coke in località “Cancello” di Sessa Aurunca, km 158,400 della statale Appia
·    nell’esposto il circolo di Legambiente testualmente scrive: “Leggiamo su documenti esistenti presso il Comune di Sessa Aurunca che l’impresa INTERPORT s.a.s, è stata autorizzata a stoccare il pet coke il 21/08/1991 con autorizzazione sanitaria n. 339 dell’Uff. Annona e Commercio del Comune di Sessa Aurunca, in località “Cancello” al km 158,400 della S.S. Appia. L’A.D .della Società, all’epoca, era il sig. Nicola Di Sarno, residente in Formia.”
RITENUTO
·    che i luoghi deputati al transito e stoccaggio di questo pericoloso materiale sono il PORTO DI GAETA, in pieno centro cittadino, dove il pet-coke viene scaricato da navi provenienti da ogni parte del mondo, e la località “CANCELLO” in SESSA AURUNCA, al km 158,400 della S.S. Appia, dove viene stoccato A CIELO APERTO, nei pressi del fiume Garigliano e praticamente a fianco della strada ferroviaria, in piena zona coltivata a pescheti e con allevamenti di bufale dal cui latte, in una vicina azienda, si produce mozzarella. Da non sottovalutare che il deposito può inquinare il suolo, il sottosuolo e la falda acquifera, nonché l’aria, liberando polveri dannose. Solitamente lo scarico avviene con due principali modalità , definite nella terminologia internazionale grab unloading (scarico a benna) e suction unloading (scarico per aspirazione). Il primo sistema di trasferimento ” Grab” è meccanico (gru a benna e tramoggia); con sistemi meccanici si realizzano i trasferimenti dei carichi da nave a banchina, da banchina a camion, da camion a magazzino o sito di stoccaggio; questa modalità sembra particolarmente in causa nella determinazione della polverosità. Particolarmente problematico l’aspetto del caricamento dei camion, dato che, oltre ai trasferimenti diretti da nave agli utilizzatori esterni, vengono utilizzati camion che non sono del tipo che permette l’isolamento ermetico del carico (Dumper).
·    che tra l’altro, talvolta, si usano anche camion senza teli di copertura e con un carico che supera in altezza il limite dei cassoni. Il trattamento (carico, scarico e deposito) del Pet-coke deve seguire le regole dettate dal decreto del Ministero della Sanità (28-4-1997) concernente il trasporto di sostanze pericolose.
·    che l’area in cui sorge il sito di stoccaggio si trova all’interno di una zona ad alta vulnerabilità degli acquiferi, trovandosi a pochi metri dal fiume Garigliano e, data l’alta piovosità verificatasi in questi mesi, essendo le acque convogliate in un canale dal nome “Papero Bis”, chi ci assicura che non si sia verificato l’inquinamento del fiume, se non della falda acquifera?   Secondo la normativa, per le aree di pertinenza dei settori o attività sono obbligatorie: a) l’impermeabilizzazione dell’area stessa;   b) la realizzazione di un sistema di raccolta delle acque di prima pioggia e di lavaggio a tenuta e tale da impedire l’immissione delle acque eccedenti quelle di prima pioggia, se del caso, con attigua vasca volano;   c) la realizzazione di un idoneo trattamento delle acque raccolte in siti o il convogliamento di tali acque in impianti di depurazione con modalità tali da rispettare le normali portate diluite della rete.   L’Autorità competente deve accertare se questi parametri sono stati adottati dalla Interport.
SI CHIEDE
·    se è prevista la valutazione del rischio qualora un autoveicolo durante la fase di trasporto dal porto al sito di stoccaggio dovesse subire un incidente (ricordiamo che il pet-coke è infiammabile e la sua combustione provoca produzione di polveri sottili altamente dannose alla salute, immaginate che questo possa accadere in estate, su una strada ad intenso traffico);
·    se esiste un progetto presentato da INTERPORT;
·    se esiste una Valutazione di Impatto Ambientale;
·    quale superficie occupa il sito di stoccaggio del pet-coke;
·    qual è la capacità di stoccaggio;
·    per quale capacita massima di stoccaggio è stata autorizzata nel 1991;
·    quanti autotreni arrivano in un anno;
·    con quante tonnellate;
·    qual è la ditta che provvede al trasporto e con quale autorizzazione;
·    da quali Paesi arriva il pet-coke;
·    quali altiforni va ad alimentare;

·    perché lo stoccaggio di sostanze così pericolose avviene a cielo aperto;
·    a quale profondità si trova la falda acquifera;
·    chi ha autorizzato lo scavo del canale Papero Bis;
·    dove finiscono le acque meteoriche e quelle utilizzate per bagnare il pet-coke;
-E’stato prevista una richiesta di Valutazione di Impatto Sanitaro ?
- In ALTERNATIVA si chiede di inoltrare richiesta ad ARPAC  di eseguire dosaggio di VANADIO- benzoapirene, benzoaantracene, dibenzo, antracene, benzofluorantene, benzofluorantene, benzofluorantene) perchè sono associati la fase di rischio R45 (può provocare il cancro) o R49 (può provocare il cancro per inalazione);
Si chiede misurazione delle polveri nel raggio di almeno 2 Km


A tal  proposito , quindi si CHIEDE: In base al principio di Precauzione di procedere ad una delibera comunale di interdizione al trasporto e allo scarico di tale materiale .
Si diffida quindi il Sindaco di Sessa Aurunca in qualità di difensore della Salute dei cittadini dal voler far proseguire un illegale trasporto di Pet-coke senza le giuste garanzie poste nelle richieste di cui sopra. Saremo pronti ad un’ azione legale sanitaria qualora non volesse intraprendere un’azione concreta per la difesa di cittadini.
riferimenti: esposto della responsabile del circolo Legambiente di Sessa Aurunca  Giulia Casella



Interrogazione alla Regione Campania 6 gennaio 2014

Atto Consiglio Regionale
Interrogazione a risposta scritta - Art. 127, comma 4 del R.I.
00253/IX LEGISLATURA
Prot.281/SP Napoli, 06/10/2014
AL PRESIDENTE DELLA REGIONE CAMPANIA
On.le Stefano CALDORO
=COMMISSARIO STRAORDINARIO PER LA
SANITÀ=
ALL’ASSESSORE ALL’AMBIENTE
On.le Giovannino ROMANO
=REGIONE CAMPANIA =
Oggetto: Interrogazione a risposta scritta ai sensi del comma 4, art. 127 del
Regolamento Interno - “Iniziative volte alla ricognizione effettiva dello
stato di salute del Comune di Sessa Aurunca (CE) volte all’attuazione di
precisi controlli e monitoraggio ambientale sulle attività di stoccaggio e
sulle possibili infiltrazioni di PET-COKE”
Premesso
che nel Comune limitrofo al territorio dell’Alto Casertano, Gaeta (LT), insiste un
porto commerciale di notevoli capacità e notevole traffico di carico e
scarico merci;
che tra le merci movimentate c’è il pet-coke;
che tale materiale combustibile, movimentato nel porto commerciale di Gaeta
(LT), viene trasportato con veicoli commerciali fino al deposito di Intergroup a
Sessa Aurunca (CE), dove insiste un deposito;
che in queste operazioni di carico, scarico e trasporto dovrebbero essere rispettate
tutte le norme di sicurezza;
Considerato
che è noto che il pet-coke contiene percentuali di zolfo notevolmente superiori a
quelle prescritte per i combustibili utilizzati in raffineria;
che siamo in presenza di un carbone artificiale ottenuto nell’industria petrolifera
dal processo di condensazione per piroscissione di residui petroliferi pesanti e
oleosi;
che il summenzionato pet-coke contiene una miscela di sostanze estremamente
pericolose, come idrocarburi policiclici aromatici (IPA ), metalli pesanti (vanadio,
nichelio), alto contenuto di zolfo (anche oltre il 7%) e cloro;
che le sostanze contenute nel pet-coke, oltre ad una tossicità intrinseca, sono
indicate anche come cancerogene (alcuni come il benzo-pirene-OMS-) e/o
mutagene;
che secondo studi scientifici, la prima proprietà provoca tumori di vario genere, la
seconda, modificazioni genetiche, da cui le malformazioni nei nascituri;
Tenuto conto
che prima dell’approvazione e pubblicazione del decreto-legge 22 febbraio
2002, n. 12, convertito con Legge del 6 maggio 2002, n. 82, in Italia vigeva il
divieto di utilizzo del pet-coke quale combustibile alternativo e fino allora
considerato, dalla “Legge Ronchi” scarto tossico;
delle numerose rimostranze manifestate dalle Associazioni e Comitati
ambientalisti, su tutte, Legambiente e il WWF, che, con grande coraggio e spirito
di iniziativa, manifestano tutto il loro legittimo dissenso avverso la norma
adottata dall’allora Governo Berlusconi, rappresentando che tale decisione
assunta rischiava di trasformare il nostro Paese in una pattumiera dove si possono
scaricare migliaia di tonnellate di pet-coke, provenienti da ogni parte del mondo;
Considerato altresì che
che i luoghi deputati allo stoccaggio di questo materiale insiste sul territorio del
Comune di Sessa Aurunca (CE) - Località Cancello - all’altezza del km 158,400
della S.S. Appia, nei pressi del fiume Garigliano e praticamente a fianco della
strada ferroviaria, in piena zona agricola, con la presenza di pescheti e allevamenti
di bufale dal cui latte;
che se non rispettate tutte le norme igieniche del caso si può incorrere nel serio
rischio di inquinamento del suolo, del sottosuolo e della falda acquifera, nonché
l’aria, liberando polveri sottili;
che il trattamento (carico, scarico e deposito) del Pet-coke deve seguire le regole
dettate dal decreto del Ministero della Sanità (28-4-1997) concernente il trasporto
di sostanze pericolose;
SI INTERROGANO, AI SENSI DELL’ART. 124, COMMA 4, IL PRESIDENTE DELLA
GIUNTA REGIONALE, GIA’ COMMISSARIO AD ACTA ALLA SANITA’ E L’ASSESSORE
ALL’AMBIENTE, ON.LE GIOVANNI ROMANO, PER CONOSCERE:
se sono a conoscenza dei fatti sovraesposti;
se sono stati predisposti controlli ed effettuati interventi di monitoraggio
ambientale, per quanto compete alla Regione Campania, per il tramite
dell’Arpac di Caserta;
quali azioni e misure concrete si intendono adottare, con doverosa
urgenza, per eliminare i possibili pericoli per la salute umana.
- Gennaro OLIVIERO (PSE) -

mercoledì 6 gennaio 2016

Il Ministero per lo Sviluppo Economico si esprime sul pet-coke

Il deposito di pet -coke di Sessa Aurunca, come ormai noto, ma che dico, arcinoto, è abusivo quindi, stoccandovi materiale tossico, è di fatto una discarica abusiva.
Il MISE fra le varie cose, nel decreto nota che l'Interport riporta autorizzazioni regionali, provinciali e dei VV.FF. ma non dice che queste autorizzazioni le ha ottenute quando non poteva ottenerle perché il deposito non poteva esistere.
Non riporta tutte le informazioni riguardanti il pet-coke ne riporta interrogazioni parlamentari o esposti presentati alla P.d.R. di Cassino e di S. Maria C.V.
Ho l'impressione, ma io sono cattivo, che chi ha firmato il decreto se ne è altamente fregato o non era a conoscenza di queste cose.
Purtroppo chi gestisce queste cose e non vuole rotture di palle conta molto sul fatto che noi, a parte uno sdegno iniziale all'atto della denuncia, leggiamo poco o nulla, quindi una volta che giunge un'autorizzazione mica andiamo a vedere se questa è stata conferita considerando tutto quello che c'è da considerare.
Quanti hanno letto gli esposti presentati da Lagambiente o l'interrogazione parlamentare presentata dal deputato del M5S Alessandro Di Battista (che, fra l'altro, era costruita quasi interamente proprio sugli esposti preparati da Giulia Casella, presidente del Circolo Legambiente di Sessa Aurunca)?
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E ora per leggere il Decreto salvaInterport cliccate qui



Gli amministratori del Comune di Sessa Aurunca hanno sin dall'inizio appoggiato le ragioni, confortate da fotografie e video, dei cittadini e hanno proposto valide alternative all'azienda proprietaria del sito; speriamo, ora, che chi deve tutelare la salute e il territorio a livelli più alti, non si presti esclusivamente alle regole dell'economia e del profitto calpestando, per gli interessi di pochi, la salute e l'ambiente di tutti.


Decreto del MISE sul deposito di pet-coke di Sessa Aurunca





Interrogazione Parlamentare sul pet-coke stoccato a Sessa Aurunca

GRUPPO PARLAMENTARE M5S
deputato Alessandro Di Battista
INTERROGAZIONE PARLAMENTARE
PREMESSO
·         che a Gaeta (LT) insiste un porto commerciale di notevoli capacità e notevole traffico di carico e scarico merci;
·         che tra le merci che vengono movimentate c’è il pet-coke;
·         che il materiale combustibile viene movimentato nel porto commerciale di Gaeta (LT) e viene trasportato con veicoli commerciali fino al deposito di Intergroup a Sessa Aurunca (CE), dove insiste un deposito, attraversando i comuni di Formia e Minturno;
·         che in tutte queste operazioni di carico, scarico e trasporto non vengono rispettate le norme di sicurezza e il pet-coke viene trasportato senza le dovute misure di sicurezza;
·         che per la mancanza di sicurezza il pet-coke viene disperso in aria;
·         che è noto che il pet-coke contiene percentuali di zolfo notevolmente superiori a quelle prescritte per i combustibili utilizzati in raffineria:  si tratta di un carbone artificiale ottenuto nell’industria petrolifera dal processo di condensazione per piroscissione di residui petroliferi pesanti e oleosi.  Il pet-coke contiene una miscela di sostanze estremamente pericolose, come idrocarburi policiclici aromatici (IPA ), metalli pesanti (vanadio, nichelio), alto contenuto di zolfo (anche oltre il 7%) e cloro. Le sostanze contenute nel pet-coke, oltre ad una tossicità intrinseca, sono indicate anche come cancerogene (alcuni come il benzo-pirene-OMS-) e/o mutagene.  La prima proprietà provoca tumori di vario genere, la seconda, modificazioni genetiche, da cui le malformazioni nei nascituri;
·         che, in particolare per il Vanadio, si osserva che:  l’acqua per il consumo umano non ne deve contenere più di 50 microgrammi per litro (un microgrammo è la milionesima parte di un grammo) secondo il D.Lgs 02/02/2001 n.31, e, presumibilmente, la falda acquifera è a pochi metri di profondità.  Il vanadio può avere un certo numero di effetti sula salute umana, quando l’assorbimento è troppo alto. Quando la presa di vanadio avviene attraverso l’aria, può causare bronchite, polmonite e, in caso di effetti acuti,anche irritazione di polmoni, gola, occhi, cavità nasali ed altre conseguenze.  Poiché le operazioni di carico e scarico, vengono eseguite nel porto, la pericolosità del vanadio è collegabile al bioaccumulo, ovvero alla maggiorata concentrazione di tale elemento nella fauna ittica (granchi, mitili)  Il più pericoloso è il pentossido di vanadio come confermato dall’OSHA (l’ente statunitense per la sicurezza sul lavoro).  Per quanto concerne l’IPA (Idrocarburi Policiclici Aromatici), secondo le Direttive Europee, a sei di questi idrocarburi a sei di questi idrocarburi (benzoapirene, benzoaantracene, dibenzo, antracene, benzofluorantene, benzofluorantene, benzofluorantene) è associata la fase di rischio R45 (può provocare il cancro) o R49 (può provocare il cancro per inalazione);
·         che la normativa di riferimento relativa alla materia in oggetto è la seguente: l’art.2 comma 2 della D.lgs 14 marzo 2003 (GU n.87 del 14/04/2003 – Attuazione delle direttive 199/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione, all’imballaggio e all’etichettatura dei preparati pericolosi quale materiale pericoloso in quanto infiammabile) è molto esplicito alle lettere b), d 2), l), m), n), q);
·         che la sentenza della Cassazione -Sez.III Penale – del 10 luglio 2008 n. 28229, attraverso un’articolata ed esauriente argomentazione, ripercorre i vari interventi legislativi e giurisprudenziali che si sono avuti in materia giunge a formulare alcuni importanti principi di diritto.  La Corte, evidenzia la connessione che intercorre tra la previsione dell’art. 185, primo comma, lett. i), con il successivo art.293 del medesimo D.Lgs. n.152 che prevede che negli impianti disciplinati dal titolo II della parte quinta( sulla tutela dell’aria e la riduzione delle emissioni in atmosfera ), inclusi gli impianti termici civili di potenza termica inferiore al valore di soglia, possono essere utilizzati esclusivamente combustibili previsti per tali categorie di impianti all’Allegato X ivi previste (All. n. 40).  Tale allegato, nell’elencare i combustibili di cui è consentito l’utilizzo negli impianti di cui al titolo I, ha espressamente previsto l’uso del pet-coke a determinate condizioni:
·         a) negli impianti di combustione termica nominale uguale o superiore a 50 MW è consentito l’utilizzo di pet-coke con contenuto di zolfo non superiore al 3% in massa rispondente alle caratteristiche indicate in parte II, sezione 2, paragrafo 1, riga 7;
·         b) negli impianti di combustione termica nominale uguale o superiore a 300 MW è consentito l’utilizzo di pet-coke con contenuto di zolfo non superiore al 6% in massa rispondente alle caratteristiche indicate in parte II, sezione 2, paragrafo 1, riga 7;
·         c) dunque: “È solo rispettando queste prescrizioni che il pet-coke, commercializzato e destinato alla combustione, può essere utilizzato come combustibile; in assenza del rispetto delle prescrizioni, è applicabile l’ordinaria disciplina dei rifiuti con conseguente configurabilità del reato previsto dall’art. 256 D.Lgs. n.152/2006 (attività di gestione dei rifiuti non autorizzata ) anche alla luce delle più recenti normative emanate per la Terra dei fuochi (Decreto 10 dicembre 2013, n. 136 (Gazzetta Ufficiale – serie generale – n. 289 del 10 dicembre 2013 convertito con Legge 6 febbraio 2014, n. 6 (GU Serie Generale n.32 del 8-2-2014) art. 1 comma 5).
CONSIDERATO
·         che i camion che trasferiscono il pet-coke al centro di raccolta nel casertano, non sono nè del tipo Dumper, che permette un isolamento praticamente ermetico, ma neanche coperti dai teli plastificati, come impone il regolamento per la movimentazione delle merci polverulenti emanato con decreto dell’autorità portuale Civitavecchia – Fiumicino – Gaeta numero 8 del 14 gennaio 2013. Regolamento che, fatto proprio anche dal Comune di Gaeta, prevede non solo una chiusura in ogni caso ermetica dei mezzi, ma inoltre, il contenuto non può superare in altezza il limite dei cassoni;
·         che già il 29 marzo 2014  il Circolo Legambiente di  Sessa Aurunca (CE),   ha segnalato queste circostanze
- alla Procura della Repubblica  Dott.ssa Raffaella Capasso  S. MARIA C.V.;
- alla Procura della Repubblica  LATINA  Al dott. Luigi Tommasino;
- al sindaco del Comune di  SESSA AURUNCA:
- all’onorevole Giovanni Romano, assessore dell’Ambiente Regione Campania;
- al prof. Paolo Bidello, Assessore Ambiente della Provincia di  CASERTA;
- al dott. Delle Femmine, dell’ARPAC;
- alla Dott.ssa Maria Luigia Trabucco, Responsabile Servizio Ecologia ASL CE;
- al Commissariato P.S.  SESSA AURUNCA;
- alla Stazione Carabinieri  SESSA AURUNCA;
- al Corpo Forestale dello Stato di  CASERTA;
- alla Procura Repubblica di Latina
attraverso un esposto avente per oggetto: stoccaggio pet-coke in località “Cancello” di Sessa Aurunca, km 158,400 della statale Appia
·         nell’esposto il circolo di Legambiente testualmente scrive: “Leggiamo su documenti esistenti presso il Comune di Sessa Aurunca che l’impresa INTERPORT s.a.s, è stata autorizzata a stoccare il pet coke il 21/08/1991 con autorizzazione sanitaria n. 339 dell’Uff. Annona e Commercio del Comune di Sessa Aurunca, in località “Cancello” al km 158,400 della S.S. Appia.  L’A.D .della Società, all’epoca, era il sig. Nicola Di Sarno, residente in Formia.”
RITENUTO
·         che i luoghi deputati al transito e stoccaggio di questo pericoloso materiale sono il PORTO DI GAETA, in pieno centro cittadino, dove il pet-coke viene scaricato da navi provenienti da ogni parte del mondo, e la località “CANCELLO” in SESSA AURUNCA, al km 158,400 della S.S. Appia, dove viene stoccato A CIELO APERTO, nei pressi del fiume Garigliano e praticamente a fianco della strada ferroviaria, in piena zona coltivata a pescheti e con allevamenti di bufale dal cui latte, in una vicina azienda, si produce mozzarella.  Da non sottovalutare che il deposito può inquinare il suolo, il sottosuolo e la falda acquifera, nonché l’aria, liberando polveri dannose.  Solitamente lo scarico avviene con due principali modalità , definite nella terminologia internazionale grab unloading ( scarico a benna) e suction unloading ( scarico per aspirazione ).  Il primo sistema di trasferimento ” Grab” è meccanico ( gru a benna e tramoggia ); con sistemi meccanici si realizzano i trasferimenti dei carichi da nave a banchina, da banchina a camion, da camion a magazzino o sito di stoccaggio; questa modalità sembra particolarmente in causa nella determinazione della polverosità.  Particolarmente problematico l’aspetto del caricamento dei camion, dato che, oltre ai trasferimenti diretti da nave agli utilizzatori esterni, vengono utilizzati camion che non sono del tipo che permette l’isolamento ermetico del carico (Dumper).  *Pet coke nei canali di scolo dell’acqua lungo l’Appia;
·         che tra l’altro, talvolta, si usano anche camion senza teli di copertura e con un carico che supera in altezza il limite dei cassoni.  Il trattamento (carico, scarico e deposito) del Pet-coke deve seguire le regole dettate dal decreto del Ministero della Sanità (28-4-1997) concernente il trasporto di sostanze pericolose.
·         che l’area in cui sorge il sito di stoccaggio si trova all’interno di una zona ad alta vulnerabilità degli acquiferi, trovandosi a pochi metri dal fiume Garigliano e, data l’alta piovosità verificatasi in questi mesi, essendo le acque convogliate in un canale dal nome “Papero Bis”, chi ci assicura che non si sia verificato l’inquinamento del fiume, se non della falda acquifera?  Secondo la normativa, per le aree di pertinenza dei settori o attività sono obbligatorie:  a) l’impermeabilizzazione dell’area stessa;  b) la realizzazione di un sistema di raccolta delle acque di prima pioggia e di lavaggio a tenuta e tale da impedire l’immissione delle acque eccedenti quelle di prima pioggia, se del caso, con attigua vasca volano;  c) la realizzazione di un idoneo trattamento delle acque raccolte in siti o il convogliamento di tali acque in impianti di depurazione con modalità tali da rispettare le normali portate diluite della rete.  L’Autorità competente deve accertare se questi parametri sono stati adottati dalla Interport.
SI CHIEDE
al Ministro dell’Interno, al Ministro della Salute, al Ministro dell’Ambiente e al Ministro dei Trasporti di verificare le  seguenti circostanze:
·         se è prevista la valutazione del rischio qualora un autoveicolo durante la fase di trasporto dal porto al sito di stoccaggio dovesse subire un incidente (ricordiamo che il pet-coke è infiammabile e la sua combustione provoca produzione di polveri sottili altamente dannose alla salute, immaginate che questo possa accadere in estate, su una strada ad intenso traffico);
·         se esiste un progetto presentato da INTERPORT;
·         se esiste una Valutazione di Impatto Ambientale;
·         quale superficie occupa il sito di stoccaggio del pet-coke;
·         qual è la capacità di stoccaggio;
·         per quale capacita massima di stoccaggio è stata autorizzata nel 1991;
·         quanti autotreni arrivano in un anno;
·         con quante tonnellate;
·         qual è la ditta che provvede al trasporto e con quale autorizzazione;
·         da quali Paesi arriva il pet-coke;
·         quali altiforni va ad alimentare;
·         perché lo stoccaggio di sostanze così pericolose avviene a cielo aperto;
·         a quale profondità si trova la falda acquifera;
·         chi ha autorizzato lo scavo del canale Papero Bis;
·         dove finiscono le acque meteoriche e quelle utilizzate per bagnare il pet-coke;


Secondo Esposto di Legambiente contro il deposito di pet-coke


Circolo Legambiente “Alfredo Petteruti”
Via XXI Luglio 107
Sessa Aurunca (CE)

Sessa Aurunca, 11 Aprile 2014
Alla Procura della Repubblica
Dott.ssa Raffaella Capasso
S. MARIA C.V.
Alla Procura della Repubblica
CASSINO
Al dott. Luigi Tommasino, Sindaco del Comune di
SESSA AURUNCA
Al dott. Pasquale Sarao Caposettore Uff. Ambiente Comune di
SESSA AURUNCA
All ‘On Giovanni Romano, Assessore dell’Ambiente Regione Campania
NAPOLI
Al Prof. Paolo Bidello, Assessore Ambiente della Provincia di
CASERTA
Al dott. Delle Femmine ARPAC
CASERTA
Alla Dott.ssa Maria Luigia Trabucco, Responsabile Servizio Ecologia ASL CE
SESSA AURUNCA
Al Commissariato P.S.
SESSA AURUNCA
Alla Stazione Carabinieri
SESSA AURUNCA
Al Corpo Forestale dello Stato
CASERTA
Al Presidente Legambiente Campania
NAPOLI
Al  dott. Fabio Refrigeri, Assessore Infrastr., Politiche abitative, Ambiente della Regione Lazio
ROMA
Al dott. Eugenio Maria Monaco, Funzionario Regione Lazio
ROMA
infoambiente@arpalazio.it

Alla STAMPA

OGGETTO: bonifica cunette adiacenti a sito pet-coke su S.S. Appia al km 158,400  direzione
                    Caserta

Gentili signori, da quanto evidenziato nelle foto allegate, si sta procedendo a quella che viene definita bonifica, ossia una copertura con materiale plastico, delle cunette della via Appia, adiacenti al sito di stoccaggio del pet-coke, intrise di olii  e grassi. Su alcuni nastri è apposta anche la scritta “area potenzialmente contaminata”Vorremmo sapere se,  prima di procedere alla copertura,
  • si siano effettuati  carotaggi e/o esami specifici per accertare quanto e per quanto tempo le sostanze inquinanti sono penetrate nel terreno;
  • se si è proceduto a prelevare e ad  analizzare il materiale che vi è depositato;
  • a quale profondità è penetrato nel terreno;
  • se è penetrato nella falda acquifera che si trova a non grande profondità e con il fiume Garigliano a circa 100 metri di distanza.
Inoltre vi sottoponiamo di nuovo i quesiti scritti nel precedente esposto.
Le iniziative poste in atto riguardano esclusivamente la parte esterna del sito di stoccaggio del pet-coke, o si sta procedendo ad approfondire i quesiti che sono stati proposti nell’esposto spedito per email o fax il giorno 31 marzo 2014?
Intanto ve li riproponiamo:
Ø Esiste un progetto presentato da INTERPORT?
Ø Esiste una Valutazione di Impatto Ambientale?
Ø Quale superficie occupa il sito di stoccaggio del pet-coke?
Ø Qual è la capacità di stoccaggio?
Ø E’, oggi, la stessa per la quale è stata autorizzata nel 1991?
Ø Quanti autotreni arrivano in  un anno?
Ø Con quante tonnellate?
Ø Qual è la ditta che provvede al trasporto e con quale autorizzazione?
Ø Da quali Paesi arriva il pet-coke?
Ø Dove viene portato dopo lo stoccaggio sul sito dell’Appia?
Ø Quali altiforni va ad alimentare?
Ø Esiste un registro di carico e scarico?
Ø Chi controlla le bolle di accompagnamento?
Ø Perché lo stoccaggio di sostanze così pericolose avviene a cielo aperto?
Ø A quale profondità si trova la falda acquifera?
Ø Perché il sito non è stato dislocato in zona industriale?
Ø Chi ha autorizzato lo scavo del canale Papero Bis?
Ø Dove finiscono le acque meteoriche e quelle utilizzate per bagnare il pet-coke?
Ø Ne è stata mai fatta una valutazione qualitativa e quantitativa?

                                      La responsabile del Circolo Legambiente
Giulia Casella
P.S. Si chiede inoltre:
Ø  esistono vasche dis-oleatrici?
Ø  dove vengono scaricate  le acque del canale detto “Papero bis”?

Ø  dopo quale eventuale trattamento disinquinante?