mercoledì 14 maggio 2014

Esposto di Legambiente del 23 marzo 2014


Circolo Legambiente “Alfredo Petteruti”
Via XXI Luglio 107
Sessa Aurunca (CE)

Sessa Aurunca, 29 marzo 2014
Alla Procura della Repubblica
Dott.ssa Raffaella Capasso
S. MARIA C.V.
Alla Procura della Repubblica
LATINA
Al dott. Luigi Tommasino, Sindaco del Comune di
SESSA AURUNCA
All ‘On Giovanni Romano, Assessore dell’Ambiente Regione Campania
NAPOLI
Al Prof. Paolo Bidello, Assessore Ambiente della Provincia di
CASERTA
Al dott. Delle Femmine ARPAC
CASERTA
Alla Dott.ssa Maria Luigia Trabucco, Responsabile Servizio Ecologia ASL CE
SESSA AURUNCA
Al Commissariato P.S.
SESSA AURUNCA
Alla Stazione Carabinieri
SESSA AURUNCA
Al Corpo Forestale dello Stato
CASERTA
Al Presidente Legambiente Campania
NAPOLI
Alla STAMPA


OGGETTO: Stoccaggio pet-coke in località “Cancello” di Sessa Aurunca, km 158,400 della statale Appia

Leggiamo su documenti esistenti presso il Comune di Sessa Aurunca che l’impresa INTERPORT s.a.s, è stata autorizzata a stoccare il pet coke  il 21/08/1991 con autorizzazione sanitaria n. 339 dell’Uff. Annona e Commercio del Comune di Sessa Aurunca, in località “Cancello” al km 158,400 della S.S. Appia.
L’A.D .della Società, all’epoca, era il sig. Nicola Di Sarno, residente in Formia.

OSSERVAZIONI SUL PET-COKE

E’ noto che il pet-coke contiene percentuali di zolfo notevolmente superiori a quelle prescritte per i combustibili utilizzati in raffineria:
si tratta di un carbone artificiale ottenuto nell'industria petrolifera dal processo di condensazione per piroscissione di residui petroliferi pesanti e oleosi.
Il pet-coke contiene una miscela di sostanze estremamente pericolose, come idrocarburi policiclici aromatici (IPA ), metalli pesanti (vanadio, nichelio), alto contenuto di zolfo (anche oltre il 7%) e cloro. Le sostanze contenute nel pet-coke, oltre ad una tossicità intrinseca, sono indicate anche come cancerogene (alcuni come il benzo-pirene-OMS-) e/o mutagene.
La prima proprietà provoca tumori di vario genere, la seconda, modificazioni genetiche, da cui le malformazioni nei nascituri.

In particolare per il Vanadio si osserva che:
L'acqua per il consumo umano non ne deve contenere più di 50 microgrammi per litro (un microgrammo è la milionesima parte di un grammo) secondo il D.Lgs 02/02/2001 n.31, e, presumibilmente, la falda acquifera è a pochi metri di profondità.
Il vanadio può avere un certo numero di effetti sula salute umana, quando l'assorbimento è troppo alto. Quando la presa di vanadio avviene attraverso l'aria, può causare bronchite,  polmonite e, in caso di effetti acuti,anche irritazione di polmoni, gola, occhi,  cavità nasali ed altre conseguenze.
Poiché  le operazioni di carico e scarico, vengono eseguite nel porto, la pericolosità del vanadio è collegabile al bioaccumulo, ovvero alla maggiorata concentrazione di tale elemento nella fauna ittica (granchi, mitili)
Il più pericoloso è il pentossido di vanadio come confermato dall’OSHA (l’ente statunitense per la sicurezza sul lavoro).
Per quanto concerne l’IPA (Idrocarburi Policiclici Aromatici), secondo le Direttive Europee, a sei di questi idrocarburi a sei di questi idrocarburi (benzo(a)pirene, benzo(a)antracene, dibenzo( a,h)antracene, benzo(b)fluorantene,benzo(j)fluorantene, benzo(k)fluorantene) è associata la fase di rischio R45 (può provocare il cancro) o R49 (può provocare il cancro per inalazione) .

NORMATIVE DI RIFERIMENTO

L'art.2 comma 2 della D.lgs 14 marzo 2003 (GU n.87 del 14/04/2003 – Attuazione delle direttive 199/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi quale materiale pericoloso in quanto infiammabile) è molto esplicito alle lettere b),  d 2), l), m), n), q)

            Quanto sia pericoloso questo materiale  lo sanno a Gela, città coinvolta, nel 2002,  in una clamorosa vicenda giudiziaria proprio a causa del PET-COKE di cui il Gip di Gela dispose il sequestro in quanto IL DECRETO Ronchi lo classificava come rifiuto, ma poi il Governo dell’epoca trasformò questo materiale da rifiuto a combustibile e la Procura dovette emettere decreto di dissequestro.
E’ lo stesso motivo che indusse noi del Circolo di Sessa che avevamo cominciato a occuparci della questione, a desistere.

Ricordiamo inoltre la sentenza della Cassazione -Sez.III Penale - del 10 luglio 2008 n. 28229 , la quale attraverso una articolata ed esauriente argomentazione, ripercorrendo i vari interventi legislativi e giurisprudenziali che si sono avuti in materia giunge a formulare alcuni importanti principi di diritto.
La Corte, evidenzia la connessione che intercorre tra la previsione dell'art. 185, primo comma, lett. i), con il successivo art.293 del medesimo D.Lgs. n.152 che prevede che negli impianti disciplinati dal titolo II della parte quinta( sulla tutela dell'aria e la riduzione delle emissioni in atmosfera ), inclusi gli impianti termici civili di potenza termica inferiore al valore di soglia, possono essere utilizzati esclusivamente combustibili previsti per tali categorie di impianti all'Allegato X ivi previste (All. n. 40).
Tale allegato, nell'elencare i combustibili di cui è consentito l'utilizzo negli impianti di cui al titolo I, ha espressamente previsto l’uso del pet-coke a determinate condizioni:

a) negli impianti di combustione termica nominale uguale o superiore a 50 MW è consentito l'utilizzo di pet-coke con contenuto di zolfo non superiore al 3% in massa rispondente alle caratteristiche indicate in parte II, sezione 2, paragrafo 1, riga 7;

b) negli impianti di combustione termica nominale uguale o superiore a 300 MW è consentito l'utilizzo di pet-coke con contenuto di zolfo non superiore al 6% in massa rispondente alle caratteristiche indicate in parte II, sezione 2, paragrafo 1, riga 7;

Dunque: "È solo rispettando queste prescrizioni che il pet-coke, commercializzato e destinato alla combustione, può essere utilizzato come combustibile; in assenza del rispetto delle prescrizioni,  è applicabile l'ordinaria disciplina dei rifiuti con conseguente configurabilità del reato previsto dall'art. 256 D.Lgs. n.152/2006 (attività di gestione dei rifiuti non autorizzata ) anche alla luce delle più recenti normative emanate per la Terra dei fuochi (Decreto 10 dicembre 2013, n. 136 (Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 289 del 10 dicembre 2013 convertito con Legge 6 febbraio 2014, n. 6 (GU Serie Generale n.32 del 8-2-2014)  art. 1 comma 5).

LOCAZIONE DELL’IMPIANTO

I luoghi deputati al transito e stoccaggio di questo pericoloso materiale sono il PORTO DI GAETA, in pieno centro cittadino,dove il pet-coke viene scaricato da navi provenienti da ogni parte del mondo, e la località “CANCELLO” in SESSA AURUNCA, al km 158,400 della S.S. Appia, dove viene stoccato A CIELO APERTO, nei pressi del fiume Garigliano e praticamente a fianco della strada ferroviaria, in piena zona coltivata a pescheti e con allevamenti di bufale dal cui latte, in una vicina azienda, si produce mozzarella.
Da non sottovalutare che il deposito può inquinare il suolo,  il sottosuolo e la falda acquifera, nonché l’aria, liberando polveri dannose.
Solitamente lo scarico avviene con due principali modalità , definite nella terminologia internazionale grab unloading ( scarico a benna) e suction unloading ( scarico per aspirazione ).
Il primo sistema di trasferimento " Grab" è meccanico ( gru a benna e tramoggia ); con sistemi meccanici si realizzano i trasferimenti dei carichi da nave a banchina, da banchina a camion, da camion a magazzino o sito di stoccaggio; questa modalità sembra particolarmente in causa nella determinazione della polverosità.
Particolarmente problematico l’aspetto del caricamento dei camion, dato che, oltre ai trasferimenti diretti da nave agli utilizzatori esterni, vengono utilizzati camion che non sono del tipo che permette l’isolamento ermetico del carico (Dumper).
*Pet coke nei canali di scolo dell'acqua lungo l'Appia*   *Pet coke nei canali di scolo dell’acqua lungo l’Appia*


Tra l’altro, talvolta, si usano anche camion senza teli di copertura e con un carico che supera in altezza il limite dei cassoni.
Il trattamento  (carico, scarico e deposito) del Pet-coke deve seguire le regole dettate dal decreto del Ministero della Sanità (28-4-1997) concernente il trasporto di sostanze pericolose.

L’area in cui sorge il sito di stoccaggio si trova all’interno di una zona ad alta vulnerabilità degli acquiferi, trovandosi a pochi metri dal fiume Garigliano e, data l’alta piovosità verificatasi in questi mesi, essendo le acque convogliate in un canale dal nome “Papero Bis”, chi ci assicura che non si sia verificato l’inquinamento del fiume, se non della falda acquifera?
Secondo la normativa, per le aree di pertinenza dei settori o attività sono obbligatorie:
a) l'impermeabilizzazione dell'area stessa;
b) la realizzazione di un sistema di raccolta delle acque di prima pioggia e di lavaggio a tenuta e tale da impedire l'immissione delle acque eccedenti quelle di prima pioggia, se del caso, con attigua vasca volano;
c) la realizzazione di un idoneo trattamento delle acque raccolte in siti o il convogliamento di tali acque in impianti di depurazione con modalità tali da rispettare le normali portate diluite della rete.
L’Autorità competente deve accertare se questi parametri sono stati adottati dalla Interport.

E’ prevista la valutazione del rischio qualora un autoveicolo durante la fase di trasporto dal porto al sito di stoccaggio dovesse subire un incidente? Ricordiamo che il pet-coke è infiammabile e la sua combustione provoca produzione di polveri sottili altamente dannose alla salute, immaginate che questo possa accadere in estate, su una strada ad intenso traffico.

FONTI: Legambiente, WWF, Arci
N.B.: Il Circolo Legambiente di Sessa Aurunca che, circa 12 anni fa, si occupò della problematica esposta, desistette dopo aver constatato che il Governo dell’epoca aveva classificato il pet-coke come combustibile e non più come rifiuto. Inoltre gli stessi Carabinieri del Noe, l’ARPAC e altre Autorità avevano dichiarato, dopo vari sopralluoghi, che l’impianto era conforme alle normative vigenti all’epoca.

TUTTO CIO’ PREMESSO SI PONGONO I SEGUENTI QUESITI ALLE AUTORITA’ IN INDIRIZZO

Ø Esiste un progetto presentato da INTERPORT?
Ø Esiste una Valutazione di Impatto Ambientale?
Ø Quale superficie occupa il sito di stoccaggio del pet-coke?
Ø Qual è la capacità di stoccaggio?
Ø E’, oggi, la stessa per la quale è stata autorizzata nel 1991?
Ø Quanti autotreni arrivano in  un anno?
Ø Con quante tonnellate?
Ø Qual è la ditta che provvede al trasporto e con quale autorizzazione?
Ø Da quali Paesi arriva il pet-coke?
Ø Dove viene portato dal sito dell’Appia?
Ø Quali altiforni va ad alimentare?
Ø Esiste un registro di carico e scarico?
Ø Chi controlla le bolle di accompagnamento?
Ø Perché lo stoccaggio di sostanze così pericolose avviene a cielo aperto?
Ø A quale profondità si trova la falda acquifera?
Ø Perché il sito non è stato dislocato in zona industriale?
Ø Chi ha autorizzato lo scavo del canale Papero Bis?
Ø Dove finiscono le acque meteoriche e quelle utilizzate per bagnare il pet-coke?
Ø Ne è stata mai fatta una valutazione qualitativa e quantitativa?

                                      La responsabile del Circolo Legambiente

Giulia Casella

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